Art. 8.
(Riassunzione di lavoratori licenziati).

      1. All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «I lavoratori licenziati da un'azienda con più di quindici dipendenti, in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda, qualora la stessa proceda, nei tre anni successivi dalla data del licenziamento, ad un aumento dell'organico del personale».